Il questionario non è sufficiente per il contraddittorio

La Sentenza n. 296/14/11 del 2011 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio stabilisce che, in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di emettere l’avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori somme, l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad instaurare un contraddittorio con il contribuente, altrimenti la pretesa può essere considerata illegittima. Si specifica che il questionario con cui l’ufficio richiede la lista di documenti da presentare, i registri IVA e l’elenco delle giacenze, non attivano automaticamente il contraddittorio.

Riferimenti legislativi:
Sentenza n.296/14/11 del 2011 della CTR del Lazio

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